Tribunale di Napoli del 2000 (22/06/2000)


La natura e la struttura dell'atto pubblico non sono compatibili con la normativa sui provvedimenti a favore dei ciechi; l'intervento e la firma dei due ausiliari del cieco possono riguardare, infatti, solo la scrittura privata e non già l'atto pubblico, la cui formazione é opera esclusiva del pubblico ufficiale.

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