Tribunale di Milano del 2011 (08/03/2011)



Il liquidatore può essere chiamato a rispondere nei confronti del creditore insoddisfatto solo a condizione che questi dimostri l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata invece distribuita ai soci oppure di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.

Nelle società di capitali è la concreta attribuzione patrimoniale secondo il bilancio finale di liquidazione ad implicare ex lege l’assunzione in capo al socio anche di una corrispondente quota parte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti. Detta attribuzione rappresenta non solo il limite ma anche il fondamento della pretesa che può essere fatta valere dal creditore insoddisfatto - e l’onere della prova della effettiva sussistenza di un tale fatto costitutivo non può che cadere su chi agisce in giudizio.

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