Tribunale di Milano del 2002 (23/03/2002)


I soci di società di capitali appaiono legittimati ad agire ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un provvedimento che impedisca la convocazione del consiglio di amministrazione, non essendo subordinata la concessione della relativa inibitoria all'osservanza di un criterio di immediata lesività dei diritti soggettivi dei medesimi, con la precisazione tuttavia che l'accoglimento dell'istanza va rigettato per difetto del requisito del periculum in mora, ogniqualvolta i ricorrenti non illustrino adeguatamente la necessità di tutela cautelare rispetto all'atto di convocazione del consiglio di amministrazione e comunque rispetto ad attività procedimentali funzionali alla convocazione assembleare cui la prima è strumentale.

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