Tribunale di Milano del 2001 (05/11/2001)


Il consiglio di amministrazione di una s.r.l., qualora una clausola statutaria preveda che possa delegare ad uno dei suoi componenti parte dei propri poteri, ha la facoltà, ex art. 2389, secondo comma, c.c., sentito il parere del collegio sindacale, di attribuire al consigliere delegato all'esercizio di particolari attività una retribuzione ulteriore rispetto a quella stabilita dall'assemblea in favore dell'intero consiglio. II. Deve essere esclusa la responsabilità, per violazione del dovere di diligenza, dell'amministratore di una s.r.l., il quale abbia omesso di adottare iniziative per la riscossione di un credito vantato nei confronti di una società in liquidazione, se la sua condotta sia stata determinata da una accorta valutazione dell'azione intrapresa dal gruppo di cui quest'ultima faceva parte, allo scopo di adempiere i debiti (nella fattispecie, nel corso del giudizio, la società ha recuperato l'intero credito, per sorte capitale ed interessi).

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