Tribunale di Milano del 1999 (16/07/1999)


Le delibere del consiglio di amministrazione sono impugnabili negli stessi termini delle delibere assembleari, essendo applicabile in via analogica la relativa disciplina.Costituisce grave motivo, atto a giustificare la sospensione delle delibere consiliari impugnate, la circostanza che le riunioni si siano svolte sotto la direzione di una persona (nella specie del presidente del consiglio di amministrazione, già dimessosi) che non avrebbe dovuto essere presente ed abbia alla stessa conferito incarichi di rappresentanza della società.

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