Tribunale di Milano del 1999 (10/06/1999)


In difetto di qualsiasi precisa dimostrazione probatoria, la condotta dei soci consistente nella omissione di ogni collaborazione nella conduzione dell'esercizio sociale ben può essere qualificata come grave inadempienza degli obblighi derivanti dal contratto sociale e non può che essere ritenuta di per sé gravemente contraria ai patti sociali e, come tale, legittimante l'esclusione dei soci ex art. 2286 cod. civ..Il mero disinteresse di fatto dei soci di s.n.c. per la gestione sociale non integra una specifica condotta di recesso e non può quindi essere considerato evento di per sé producente lo scioglimento del rapporto sociale loro relativo e il venir meno della pluralità dei soci, rilevante quale autonoma causa di scioglimento dell'ente ex art. 2272, n. 4, c.c.; tale disinteresse potrebbe al più, condurre ad una situazione di impossibilità di funzionamento della società per grave contrasto tra i soci (situazione rilevante anch'essa quale causa di scioglimento dell'ente ex art. 2272, n. 2, c.c.), ma l'accertamento di tale situazione è da ritenere paralizzato dalla domanda di esclusione svolta dal socio che si ritiene adempiente nei confronti degli altri.

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