Tribunale di Milano del 1998 (21/09/1998)


Sussiste responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzatore di un incontro di calcio professionistico per i danni subiti da uno spettatore colpito da oggetti lanciati da parte di altri tifosi in quanto l'attività di gestione di uno stadio di calcio costituisce attività pericolosa in relazione alla sua stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi adoperati.L'organizzazione di una manifestazione calcistica di livello professionistico va qualificata come attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.

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