Tribunale di Milano del 1998 (14/05/1998)


La esecuzione di un intervento medico senza il consenso della paziente e senza una preventiva informazione in merito ai rischi integra un fatto illecito che ne lede sia il diritto all'autodeterminazione che quello alla salute. Dell'illecito rispondono il personale medico che lo ha eseguito e l'ente presso cui quest'ultimo opera, rispettivamente ai sensi degli art. 2043 e 2049 c.c. Non può ritenersi valido il consenso espresso da uno dei parenti, giacché quando, come nel caso di specie, il paziente è capace di intendere e volere egli è l'unico soggetto legittimato a consentire trattamenti che incidano sul proprio corpo e sulla qualità della propria vita. Nella liquidazione equitativa del danno derivato alla paziente, e trasmissibile "iure hereditatis", deve tenersi conto di entrambi gli aspetti della lesione, prendendo in considerazione sia il profilo psichico che quello morale (danno - evento), oltre a quello più propriamente fisico (danno - conseguenza).

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