Tribunale di Milano del 1997 (30/01/1997)


La tabella millesimale di natura convenzionale è modificabile soltanto con il consenso di tutti i condomini sicché la deliberazione assembleare presa a maggioranza che modifichi la predetta tabella è nulla venendo ad incidere sulla consistenza dei diritti dei singoli sulla cosa comune e sui criteri convenzionalmente stabiliti di ripartizione delle spese.

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