Tribunale di Milano del 1997 (21/04/1997)


Rientra tra i poteri del conservatore del registro delle imprese il controllo della legittimità dell' attività di impresa dichiarata, dal soggetto interessato all' iscrizione nel registro, come oggetto dell' impresa stessa.L' attività di godimento di uno o più beni in comune è regolata dalle norme sulla comunione e non può dunque costituire oggetto di una società semplice; qualora invece agli atti di godimento si vogliano far seguire attività di scambio e investimento, la complessa attività prospettata assume carattere di attività commerciale, anch' essa inidonea a costituire valido oggetto di una società semplice.

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