Tribunale di Milano del 1996 (28/03/1996)


In caso di risoluzione di un contratto di leasing "traslativo" per inadempimento del conduttore, il diritto del concedente ad un equo indennizzo per l' utilizzo del bene ed al risarcimento del danno è pienamente soddisfatto con l' incameramento dei canoni pagati e con la restituzione del bene concesso in leasing.

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