Tribunale di Milano del 1995 (21/08/1995)


La clausola inserita in un contratto di mandato, la quale preveda il pagamento di una somma da parte del contraente revocante, non ha natura di clausola penale, né rientra nell' alveo di cui all' art. 1725 cod.civ., bensì configura la semplice pattuizione di un corrispettivo per l' esercizio del diritto di recesso.

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