La
multa penitenziale (cfr. III comma art.
1373 cod.civ.) consiste nella clausola in forza della quale è prevista la possibilità di recedere dal contratto per uno dei contraenti, semplicemente corrispondendo all'altra parte una somma di denaro, la quale pertanto si pone in funzione di corrispettivo a fronte del recesso
nota1 . Essa pertanto viene a configurare un meccanismo simile a quello della caparra penitenziale, dalla quale differisce per il fatto di costituire
una mera previsione contrattuale, non accompagnata dalla contestuale dazione o conferimento di denaro o altri beni fungibili (Tribunale di Milano, 21-08-
1995 ).
Note
nota1
Occorre precisare che l'esercizio del diritto di recesso non produce effetti sino al momento del versamento della somma promessa: cfr.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.743.
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