Tribunale di Milano del 1992 (19/11/1992)


Il chirurgo, prima di effettuare l'intervento, ha il preciso dovere di predisporre approfondite indagini e di apprestare tutti i mezzi necessari ed opportuni richiesti dal caso specifico. Il mancato apprestamento di tali mezzi comporta la sussistenza della colpa del sanitario che ha proceduto all'intervento e, conseguentemente, la responsabilità civile della Usl, per effetto del rapporto organico esistente con il medico.

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