Tribunale di Milano del 1991 (12/09/1991)


Ai fini dell'annullamento per eccesso di potere di una deliberazione di assemblea occorre la prova, certamente anche induttiva, che, avendo avuto i soci unicamente di mira il soddisfacimento del loro personale interesse, lo scopo da essa apparentemente perseguito sia in realtà inesistente. Ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi di una deliberazione di assemblea occorre, oltre all'obiettiva rilevanza della situazione di conflitto, la prova che da essa possa scaturire un danno per la società.

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