Tribunale di Milano del 1989 (28/12/1989)


In una società in accomandita semplice con unico accomandante ed unico accomandatario la morte di quest'ultimo rende applicabile la disciplina prevista dall' art. 2323, codice civile integrata da quella prevista dall' art. 2284. Conseguentemente, l' accomandante deve liquidare la quota agli eredi dell' accomandatario, sempre che non preferisca sciogliere la società o continuarla con gli eredi consenzienti. All' accomandante superstite non spetta, comunque, il diritto alla liquidazione della quota nei confronti degli eredi ma, soltanto in caso di scioglimento, la quota di liquidazione attivabile con la nomina di un liquidatore che compete allo stesso socio superstite.

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