Tribunale di Milano del 1989 (19/10/1989)


L'errata lettura delle risultanze del monitoraggio cui consegua l'erronea conduzione di un parto, con susseguenti lesioni gravissime ed irreversibili del neonato, dà luogo a responsabilità del medico che aveva diretto potere decisionale sulle condizioni di effettuazione del parto e della USL cui appartiene l'ospedale in cui avvenne il parto. Il risarcimento del danno liquidato al neonato ed ai suoi genitori deve comprendere il danno biologico, il danno morale, le spese di assistenza nonché, infine, i relativi interessi.

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