Tribunale di Milano del 1987 (19/11/1987)
Posto che la produzione di farmaci va considerata attività pericolosa, non può dirsi abbia fornito prova liberatoria da responsabilità il produttore di emoderivati - contenenti, per insufficiente "screening" della base ematica, il virus dell'epatite B - il quale non si sia attenuto alle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca della produzione.