Tribunale di Milano del 1984 (21/06/1984)


Il notaio che accetta l'identità personale delle parti tramite il riscontro di due documenti di riconoscimento pone in essere un comportamento diligente conformemente a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 49 l. n. Non sussiste pertanto responsabilità a carico del notaio nel caso in cui tali riscontri documentali risultino successivamente falsificati.

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