Tribunale di Milano, sez. VI del 2016 numero 10049 (13/09/2016)



In tema di contratti interest rate swap l’intermediario finanziario deve essere condannato a risarcire l’investitore per la carenza di prova dell’idoneità ex ante del contratto a svolgere la funzione - quanto meno prevalente - di copertura dai rischi di fluttuazione dei tassi d’interesse del finanziamento concesso da una banca a una società controllata mentre la consulenza tecnica d’ufficio ha rilevato una finalità dell’ interest rate swap prevalentemente speculativa rispetto all’andamento del tasso d’interesse: da tale rilievo discende l’affermazione della responsabilità di detto intermediario per i danni subiti dall’investitore dovendosi sottolineare un'altra responsabilità per la presenza nel contratto di costi occulti e per la mancata predeterminazione dei criteri di calcolo del mark to market.

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