Tribunale di Lecce del 1989 (10/02/1989)


La revoca del decreto di omologazione e di iscrizione nel registro delle imprese è consentita dagli artt. 742 e 742 bis, codice procedura civile, e puo' essere disposta d' ufficio.L' art. 2332, codice civile, inteso a dare stabilita' alla persona giuridica costituita e all' assetto dei suoi rapporti con i soci e con i terzi non e' incompatibile con l' art. 742, codice procedura civile; ne deriva che le cause di nullita' invocabili dopo l' iscrizione nel registro delle imprese non solo sono limitate, ma dovrebbero essere fatte valere esclusivamente attraverso il procedimento contenzioso.Il carattere personale e dell' esercizio e dell' incarico, in materia di professione intellettuale protetta, e' nel nostro ordinamento canone inderogabile, salve diverse ed espresse disposizioni di legge e riguarda tutte le professioni liberali o «protette» considerate dall' art. 2229, codice civile, e non solo quelle esemplificativamente elencate nell' art. 1, legge n. 1815/1939, comprese quelle di gestione di strutture per analisi cliniche.Non e' consentito attribuire al D.P.R. 16 maggio 1980, che ha reso esecutivo l' Accordo Collettivo Nazionale per la specialistica convenzionata esterna, valore di atto avente forza di legge, bensi', come rilevato dalla Corte costituzionale, mero regolamento dell' Esecutivo da collocarsi tra le fonti secondarie come quelli che recepiscono il contenuto di accordi collettivi stipulati nel quadro della contrattazione collettiva del pubblico impiego, incapace di derogare a principi e norme posti da una fonte superiore come quella legislativa.

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