Tipi speciali di vendita




Nel corso dell'esame che segue assumeremo in considerazione alcuni particolari tipi di vendita. Si tratta della vendita alternativa, la cui figura, pur non essendo specificamente contemplata nel codice civile, può essere ricavata sulla scorta del modo di disporre degli artt.1285 e ss. cod.civ.. La vendita con patto di riscatto (art. 1500, I comma, cod.civ.) consiste invece nel contratto con il quale si conviene che colui che ha ceduto la cosa rimanga titolare del diritto di riacqui­stare la cosa stessa entro un termine prestabilito, rimborsando il prezzo. Diversa è la vendita con patto di riservato dominio (artt. 1523 e ss. cod.civ.), nella quale l'efficacia traslativa interviene soltanto nel momento in cui l'acquirente ha corrisposto al venditore l'ultima parte del prezzo dovuto, che usualmente viene pagato a rate.

La vendita con trasporto (art. 1510 cod.civ.) è contraddistinta dalla c.d. consegna liberatoria, che ha luogo quando il venditore trasmette al vettore o allo spedizioniere quanto oggetto del contratto, liberandosi della relativa obbligazione.

Quanto alla vendita con riserva di gradimento l'art.1520 cod.civ. prescrive che il contratto "... non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore". La essenziale caratteristica della figura consiste nel fatto che, mancando il gradimento, la negoziazione non si perfeziona.

Ai sensi dell'art. 1521 cod.civ. la vendita a prova, che ha lo scopo di consentire alle parti di verificare che l'oggetto della negoziazione sia dotato delle specifiche caratteristiche desiderate, è fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.

L'art. 1522 cod.civ. prevede al I comma la c.d. vendita su campione, che si ha quando le parti predeterminano le caratteristiche e le qualità di quanto oggetto della negoziazione facendo riferimento ad un campione, vale a dire un esemplare della merce.

Infine nella vendita su documenti, di cui agli artt. 1527 e ss. cod.civ., viene ottenuta una "cartolarizzazione" della merce. Il venditore si libera dall'obbligazione di consegnare quanto venduto, rimettendo all'acquirente il titolo rappresentativo della merce.

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