Vendita con riserva di gradimento



L'art.1520 cod.civ. prescrive che, vendendosi cose con riserva di gradimento da parte del compratore, "la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore". Nonostante la norma sia inserita nella sezione terza, dedicata alla vendita di cose mobili, non si dubita che essa possa avere ad oggetto anche immobili nota1.

La peculiarità della figura in esame è costituita dalla particolare efficienza del gradimento: in questo senso è testuale il riferimento della legge al mancato perfezionamento del contratto nell'ipotesi in cui il gradimento manchi.

La costruzione più accreditata della fattispecie è quella della proposta irrevocabile del venditore. Il compratore potrà acquistare se lo vorrà: la sua condotta, assolutamente discrezionale nota2, è per l'appunto assimilabile ad una accettazione in forza della quale il contratto viene ex nunc a perfezionarsi nota3 .

Il II ed il III comma dell'art.1520 cod.civ. assumono in considerazione la localizzazione della cosa oggetto del contratto durante il tempo dell'esame da parte del potenziale compratore.

Se essa si trova presso il venditore questi è liberato (dall'efficacia vincolante della propria proposta) nel caso in cui l'acquirente non proceda alla disamina entro il termine predeterminato dalle parti. In difetto di un termine convenzionale si può fare riferimento agli usi (negoziali) o ad un congruo termine fissato dal giudice nota4 .

Inversamente, qualora la cosa si trovi presso il compratore e costui non si pronunzi nei detti termini, il gradimento si intende conseguito nota5.

Come appare evidente la legge ha previsto conseguenze diametralmente opposte per la condotta inerte del compratore che assume un differente significato a seconda del fatto se la cosa si trovi presso chi la vende o chi la può acquistare. In quest'ultima ipotesi rimane il dubbio se, nel tempo che precede l'eventuale comunicazione di non gradimento da parte dell'acquirente, il contratto possa definirsi come perfezionato, con il correlativo passaggio del rischio per il perimento della cosa in capo al compratore. V'è infatti chi ha ipotizzato che, nella fattispecie di cui al III comma dell'art.1520 cod.civ., la predetta comunicazione integri gli estremi di un atto di esercizio di un vero e proprio diritto di recesso, da effettuarsi entro i termini decadenziali predetti nota6.

Si disputa circa le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione in capo al venditore relativamente a consentire al compratore l'esame della cosa oggetto della vendita. Secondo un'opinione si potrebbe fare ricorso all'esecuzione forzata in forma specifica nota7. Questo esito è contrastato da chi invece ha osservato come al più competerebbe al compratore il risarcimento del danno limitato al c.d. interesse negativo (dal momento che il contratto non potrebbe, anteriormente all'esame, dirsi perfezionato) nota8 . Sarebbe infatti inammissibile procedere in executivis non solo in relazione al caso in cui debbano essere messe a disposizione cose generiche, ma anche in riferimento agli altri casi, dato il tenore letterale dell'art.612 cod.proc.civ. che ne limita l'operatività al compimento di un'opera fungibile.

Note

nota1

Cfr. Cabella Pisu, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.986.
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nota2

La verifica potràriguardare l'esistenza di vizi, purchè non conosciuti o facilmente riconoscibili: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 4686/88 .
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nota3

Buona parte della dottrina (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1991, p.164, Luzzatto, La compravendita, Torino, 1961, p.491) configura la vendita con riserva di gradimento come una vera e propria opzione in quanto il contratto si perfezionerà solo con l'incontro tra la proposta irrevocabile del venditore e la "comunicazione di gradimento", cioè l'accettazione da parte del compratore. In questo senso non sono accettabili altre soluzioni proposte dalla dottrina circa la natura giuridica della medesima: non si tratta di negozio sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa, sia perché ciò contrasterebbe con l'art.1355 cod.civ. , che sancisce la nullità dell'alienazione sottoposta a condizione meramente potestativa, sia perché l'art.1520 cod.civ. non parla di inefficacia, ma di perfezionamento del contratto; egualmente da respingere la tesi che sostiene trattarsi di contratto preliminare unilaterale, poiché le parti non devono stipulare un nuovo contratto, producendosi gli effetti definitivi con la semplice comunicazione del gradimento.
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nota4

Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir. civ. it. diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.314. Si ritiene (Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, vol.XVI, Milano, 1971 , p.60 e Greco-Cottino, Della vendita (artt.1470-1547), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.420) inoltre che il ritiro della cosa senza il preventivo esame faccia presumere iuris tantum il gradimento.
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nota5

Il mancato pronunciamento nel termine acquista il significato legale tipico di accettazione (Carpino, La vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di eredità, in Trattato di dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.306) o determina la presunzione ex lege del gradimento (Rubino, op.cit., p.61).
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nota6

Così Bianca, op.cit., p.308.
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nota7

Rubino, op.cit., p.60, Greco-Cottino, op.cit., p.420.
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nota8

Analogamente Bianca, op.cit., p.313.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CABELLA PISU, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUZZATO, La compravendita, Torino, 1961
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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