Elementi comuni e differenziali del termine essenziale e della clausola risolutiva



E' possibile ricostruire un'identica ragione giustificatrice posta a fondamento del modo di operare non automatico sia del termine essenziale sia della clausola risolutiva espressa: la stessa Relazione al codice n. 661 spiega che per entrambi i rimedi si è voluto evitare l'effetto risolutivo automatico (e ciò li distingue ambedue dalla condizione vera e propria).

Tale automatismo, predisposto dai contraenti al tempo della stipulazione del contratto, potrebbe infatti non risultare corrispondente all'interesse del creditore nel momento in cui l'inadempimento si verifica.

La differenza tra i due istituti si manifesta invece nel diverso meccanismo di attivazione dell'effetto risolutivo.

Allo scopo di attivare gli effetti della clausola risolutiva espressa occorre la dichiarazione (non sottoposta a termine) di volersi avvalere della risoluzione (art. 1456 cod.civ. ). Il termine essenziale opera invece automaticamente, per il solo fatto del decorso del periodo di tempo previsto. E' per neutralizzarne l'efficacia risolutiva che si rende necessaria la dichiarazione (da compiersi entro tre giorni a far tempo dalla scadenza) di non volersi avvalere degli effetti risolutori del termine stesso, intendendo piuttosto dare esecuzione al contratto (art. 1457 cod.civ. ) nota1.

nota1

Si confrontino Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.970; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.284.
top1

 

Bibliografia

  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Elementi comuni e differenziali del termine essenziale e della clausola risolutiva"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti