La risoluzione di diritto



La risoluzione del contratto può intervenire non solo in conseguenza di una pronunzia giudiziale (ope iudicis), ma anche automaticamente, di diritto (ipso iure), in tre ipotesi generali espressamente disciplinate dal codice civile.

In questi casi la risoluzione opera in modo autonomo, solo che si sia verificata la situazione prevista dalle fattispecie che esamineremo.

E' dunque da escludere in materia l'intervento del Giudice? Immaginiamo che, decorso il termine che fosse stato espressamente previsto come essenziale dalle parti, il contraente non inadempiente non comunichi all'altro l'intenzione di far comunque salvo l'adempimento entro il termine decadenziale di tre giorni. Si può dunque ritenere il contratto risolto di diritto nota1. Ciò non impedisce che, in concreto, possa comunque sorgere una controversia tra le parti.

L'eventuale pronunzia giudiziale che intervenisse in caso di contestazione circa l'intervenuta verificazione della risoluzione avrebbe natura meramente dichiarativa e non costitutiva nota2. E' appena il caso di osservare che, sul punto, il Giudice debba valutare, ai fini del giudizio sulla condotta della parte inadempiente, soltanto il comportamento antecedente alla domanda giudiziale (Cass. Civ. Sez. II, 10632/96) nota3.

Le ipotesi generali di risoluzione di diritto previste dalla legge sono le seguenti:
  1. diffida ad adempiere (art. 1454 cod.civ.)
  2. termine essenziale (art. 1457 cod.civ.)
  3. clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod.civ.).

Note

nota1

Tra gli altri Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.314.
top1

nota2

Opinione univoca in dottrina. Per tutti si vedano Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.827; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.963.
top2

nota3

Secondo Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.310, "l'inadempimento deve sussistere al momento della diffida mentre la gravità dev'essere valutata al momento della scadenza del termine di diffida poichè l'infruttuosa scadenza di questo termine aggiunge un nuovo inadempimento all'inadempimento pregresso, esigendone quindi una valutazione complessiva". Così anche Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, pp.1512 e 1513.
top3

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La risoluzione di diritto"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti