Scontata l'osservazione in base alla quale non vi è luogo per potersi parlare di eccessiva onerosità sopravvenuta
in tema di contratti connotati da aleatorietà (assicurazione, rendita vitalizia,
eptio spei etc.), nei quali cioè lo squilibrio delle prestazioni è intrinsecamente possibile,
per i contratti commutativi il riferimento alla normale alea rinvia all'accertamento di questioni rimesse di volta in volta alla valutazione dell'interprete, in dipendenza del tipo di contratto. Spesso la disciplina legale specifica prevede clausole di adeguamento (come ad es. nell'appalto: cfr. art.
1664 cod.civ. )
nota1.
Altrettanto rimessi alla valutazione del giudice sono i requisiti concorrenti di
straordinarietà ed imprevedibilità, i quali possono essere riferiti non solo al fatto della verificazione del fenomeno, ma anche alla entità del medesimo.
In giurisprudenza si è discusso se fenomeni quali le variazioni di prezzo degli immobili ovvero la svalutazione monetaria configurino avvenimenti connotati dai requisiti in discorso. La risposta più appagante sembra quella che nega di per sè che questi eventi possano univocamente fondare una richiesta di risoluzione del contratto,
dovendosi verificare, caso per caso, se le dette variazioni debbano essere o meno considerate eccezionali ed imprevedibili (Cass. Civ. Sez. II,
7145/95 ; Cass. Civ. Sez. II,
369/95 ).
Si pensi anche allo scoppio di una guerra, ad un prolungato sciopero generale, ad eccezionali rialzi dei prezzi delle materie prime dovuti a crisi internazionali o decretazioni di embargo, ecc..
La prevedibilità o meno dell'evento va valutata non in astratto, dal momento che, a rigore, qualsiasi evento, anche il più drammatico e catastrofico, è in astratto prevedibile, bensì alla stregua di un concreto giudizio che la persona media è in grado di formulare, allo scopo di assumere le necessarie cautele nello stipulare il contratto
nota2.
Per l'appunto anche la svalutazione monetaria, sebbene sia diventata entro certi limiti, un fenomeno prevedibile, può essere ritenuta evento idoneo a giustificare la risoluzione, quando l'entità di essa superi il normale o l'atteso andamento del periodo in cui viene concluso l'atto
nota3.
La risoluzione del contratto non può al contrario essere ottenuta quando la maggiore onerosità che sia sopravvenuta possa dirsi riconducibile al rischio normale ed insito in ogni operazione economica che si snodi in un predeterminato contesto temporale (art.
1467 , comma II° cod.civ.).
Note
nota1
V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.963.
top1nota2
Cfr. Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.1025; Gabrielli, La risoluzione per eccessiva onerosità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1579.
top2nota3
Così, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.396; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.561.
top3 Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- GABRIELLI, La risoluzione per eccessiva onerosità, Torino, I contratti in generale, 1999
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001