Cass. civile, sez. II del 1995 numero 7145 (23/06/1995)


La svalutazione della moneta o l'aumento dei prezzi di mercato degli immobili, verificatisi successivamente alla stipulazione del contratto preliminare, non presentano i caratteri distintivi (straordinarietà ed imprevedibilità) dei fatti che, a norma dell'art. 1467 cod. civ., giustificano la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

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