La revocabilità del testamento



Il testamento viene definito dall'art. 587 cod.civ. come un atto revocabile. L'art. 679 cod.civ. ribadisce questo aspetto essenziale del negozio testamentario, specificando da un lato l'impossibilità di rinunziare alla facoltà di revoca o mutamento delle disposizioni testamentarie, dall'altro ribadendo l'inefficacia di ogni clausola o condizione contraria.

L'immancabile revocabilità del testamento è pienamente consonante rispetto ai principi generali che informano la materia nel nostro ordinamento, in relazione al quale è sconosciuta una delazione pattizia (che sarebbe, come tale, irrevocabile) nota1 .

Con l'atto a causa di morte il disponente detta prescrizioni destinate ad avere efficacia soltanto successivamente al tempo in cui avrà cessato di vivere: fino a questo momento egli può sempre avere ripensamenti ed introdurre variazioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Questo spiega anche la nullità dei patti successori istitutivi (art. 458 cod.civ. ), che consistono in quelle convenzioni per il cui tramite ci si accorda in ordine alla nomina dell'erede ovvero si dispone a titolo di legato (es.: Tizio si accorda con Caio affinchè costui assuma la qualità di suo erede nota2). Il divieto viene ritenuto di ordine pubblico interno nota3 : non è dunque esclusa la rilevanza di accordi successori istitutivi quando siano praticabili alla stregua delle norme di altri ordinamenti (es. quello tedesco).

Quanto alla forma della revoca la legge prevede due distinte modalità: la revoca espressa (art. 680 cod.civ.) e la revoca tacita (art. 682 cod.civ. ).

Note

nota1

Rescigno, Nozioni generali, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.649.
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nota2

nota3

nota2

E' stato rilevato che ammettere atti di disposizione contrattuale a causa di morte equivarrebbe a "permettere che taluno possa, a tale titolo, vincolarsi una volta per tutte con ciò perdendo ogni libertà di poter successivamente decidere di disporre in maniera diversa" (Caccavale, Il divieto dei patti successori, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, cit., p.38).
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nota4

nota3

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara, 1981, p.67.
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Bibliografia

  • AMORE, Confusione, N.mo Dig.it.
  • CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, Successioni e donazioni, I, 1994
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • RESCIGNO, Nozioni generali, Padova, Successioni e donazioni, 1994.


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