Cass. civile, sez. I del 1991 numero 508 (19/01/1991)


La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice, la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell'art. 2312 cod. civ.), non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta dal detto socio, con la conseguenza che il socio occulto di una società in accomandita semplice assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove compia atti di amministrazione di natura gestoria, sia pure all'interno della società.Il recesso da una società in accomandita semplice di un socio occulto, il quale abbia assunto responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a seguito dell'espletamento di attività amministrativa interna di natura gestoria, è opponibile ai terzi creditori, ancorchè esso non sia stato pubblicizzato, non risultando applicabile la diversa disciplina contenuta nell'art. 2290, secondo comma, cod. civ., atteso che non ricorrono, rispetto al socio rimasto occulto, le ragioni di tutela dell'affidamento dei terzi che giustificano la detta disciplina.

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