La mancata esecuzione del deposito dell'atto costitutivo della società in nome collettivo presso l'ufficio del registro delle imprese ne cagiona la natura irregolare, con la conseguente applicazione delle regole proprie della società semplice (art.
2297 cod. civ. ). Questo vale per quanto attiene alla responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci in ordine alle obbligazioni sociali, mentre questi non si possono giovare dell'eventuale pattuizione dell'esenzione di responsabilità (ben possibile nell'ambito della società semplice: cfr. l'art.
2267 cod. civ.) per chi non abbia la gestione esterna dei rapporti sociali (Cass. Civ. Sez. I,
8704/01). Fino a qui nulla di nuovo rispetto alle regole proprie della società in nome collettivo regolare (di tal chè si deve ritenere che non abbia particolare peso quanto deciso da
Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 28650/2024). E' tuttavia badando alla regola del
beneficio di escussione di cui all'art.
2304 cod. civ. che si coglie l'elemento differenziale di spicco in materia di responsabilità patrimoniale dei soci. Nella società in nome collettivo regolare i
creditori sociali, anche quando la società è in liquidazione, non potrebbero pretendere il pagamento dai singoli soci, se non in esito all'escussione del patrimonio sociale. Nel caso che ci occupa invece occorrerà fare applicazione della diversa regola di cui all'art.
2268 cod. civ. , in base alla quale il socio compulsato dal creditore sociale deve indicare i beni sui quali costui possa agevolmente soddisfare il proprio diritto (Cass. Civ. Sez. I,
1701/70).