Soci fondatori (costituzione per pubblica sottoscrizione)




Dispone l'art. 2341 cod. civ. che la regola di cui al I comma dell'art. 2340 cod. civ. (secondo cui i promotori possono riservarsi una partecipazione agli utili netti non superiore al decimo) si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo. La norma è stata radicalmente modificata in esito alla riforma del diritto societario del 2003. Il precedente testo dell'articolo in esame infatti estendeva ai soci fondatori l'integralità della disciplina prevista per i benefici riservati ai promotori, compreso cioè l'ultimo comma della disposizione che fa espresso divieto di prevedere a favore di costoro ogni altro beneficio diverso da quello di cui al I comma. La ragione di questa novità si può cogliere dalla Relazione al D. Lgs. 5/2003, secondo la quale, in relazione alla posizione dei soci fondatori, non si porrebbe la questione della tutela dei risparmiatori, collocandosi gli eventuali speciali benefici riservati ai fondatori in un contesto contrattuale. Queste motivazioni non possono tuttavia essere condivise, se non limitatamente all'ipotesi della costituzione simultanea, alla quale pure si riferisce l'art. 2341 cod. civ. . Per quanto attiene alla costituzione per pubblica sottoscrizione possono ben reiterarsi anche per i soci fondatori le ragioni poste a fondamento del divieto di cui al II comma dell'art. 2340 cod. civ. .

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