Obbligazioni dei promotori (costituzione per pubblica sottoscrizione)




L'art. 2338 cod. civ. disciplina la sorte degli impegni assunti dai promotori nel corso del procedimento di costituzione della società. Tali sogetti sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. Quest'ultima è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.

Una volta che la società sia venuta ad esistenza (in esito cioè all'iscrizione nel registro delle imprese) essa deve rivalere i promotori secondo un duplice criterio. O le spese e le obbligazioni contratte devono essere reputate necessarie o, quale che ne sia stata l'utilità per la società, sono state comunque approvate dall'assemblea.

L'art. 2338 cod.civ. non prevede nulla di specifico in relazione alla responsabilità per le obbligazioni assunte nel periodo intercorrente tra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel caso in cui quest'ultima non intervenga.

Se è chiara la funzione dei promotori nel tempo che va dalla predisposizione e pubblicazione del programma a quello dell'adunanza dell'assemblea costituente, altrettanto non si può dire per il periodo successivo, nel quale la funzione di essi viene meno, venendo in primo piano la figura dei sottoscrittori e di coloro che fossero stati chiamati alla carica di amministratori. Al riguardo si potrebbe porre il problema dell'eventuale concorrenza della disciplina di cui all'art. 2331 cod. civ. (che per l'appunto riguarda la fase sucessiva alla stipulazione dell'atto costitutivo e precedente l'iscrizione). Giova rilevare come tale ultima norma si riferisca a "coloro che hanno agito" in nome e per conto della società.

Ai sensi dell'ultimo comma della norma in esame, qualora per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni. In tal caso le spese saranno ripartite tra i promotori tutti in parti eguali tra loro.

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