Codice Civile art. 2340


LIMITI DEI BENEFICI RISERVATI AI PROMOTORI
1. I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
2. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
(Il testo del presente articolo è stato riproposto senza modificazioni nella nuova formulazione del Capo V del TitoloV stabilita dall'art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
I promotori possono riservarsi nell' atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.)

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