Ruolo dei mediatori



In esito all'entrata in vigore della l. 3 febbraio 1989 n.39 (che ha modificato ed integrato la precedente legge 21 marzo 1958 n.253 ) è stato istituito presso ogni Camera di Commercio il ruolo dei mediatori. L'iscrizione si configura come necessaria per qualsiasi mediatore, pur quando svolga tale attività in maniera occasionale. A riprova di ciò si rammenti che, ai sensi dell'art.6 l. 1989 n.39 "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli".

Detto ruolo, come previsto dal relativo regolamento di attuazione della citata legge (art. 2 DM 21 dicembre 1990, n. 452 ) è articolato in quattro sezioni (agenti immobiliari; agenti merceologici; agenti con mandato a titolo oneroso nota1 ; agenti in servizi vari). Come appare evidente sono stati esclusi unicamente ( ex art.1 l.1989 n.39 ) i mediatori che operano nel settore finanziario e creditizio (in relazione ai quali è intervenuto il d.p.r. 287/2000 relativamente alla precedente legge 1996 n.108 ) nonchè i mediatori pubblici e quelli marittimi.

Uno dei dati salienti è costituito dalla natura esclusivamente personale dell'attività del mediatore. Essa non può infatti venir delegata, se non ad altro mediatore, dunque regolarmente iscritto nel ruolo (II° comma art.3 l. legge n. 39/1989 ).

L'attività di mediazione può essere espletata anche mediante un'organizzazione di tipo societario. E' comunque essenziale che, anche in questo caso, il soggetto che concretamente svolge la funzione di mediatore sia iscritto nel ruolo predetto (cfr. ultimo comma art.3 legge 1989 n.39 ).

Il III comma dell'art.5 l.1989 n.39 pone i casi di incompatibilità rispetto all'esercizio della mediazione. Vengono in esame a) qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l' impiego presso imprese o società aventi per oggetto l' esercizio dell' attività di mediazione; b) l' iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili; c) l' esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare nota2.

L'ultimo comma del predetto art.5 prescrive che, quando il mediatore si avvalga per l'esercizio della propria attività di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, debba preventivamente depositarne copia presso la apposita commissione camerale nota3.

Successivamente l'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori di cui al predetto art. 2 della l. n. 39/1989. Ciò tuttavia senza abrogare tale legge, per di più prevedendo che l'operato del mediatore sia soggetto a dichiarazione di inizio di attività da presentarsi in Camera di Commercio, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. E' stato pertanto deciso che l'art. 6 della l. n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti (Cass. Civ., Sez. III, 16147/10).

Note

nota1

Non è agevole comprendere il significato della locuzione "agenti con mandato a titolo oneroso". Negato che in esito all'entrata in vigore della legge n. 39/1989, sia indispensabile essere iscritti nella apposita sezione del ruolo per poter assumere la qualità di mandatario, è giocoforza attribuire all'espressione un significato differente, attingibile dalla prassi contrattuale. A questo riguardo si può ricordare che nelle località turistiche i proprietari di appartamenti sono soliti affidare tutte le fasi della negoziazione relativa a locazioni temporanee per periodi di vacanze al mediatore. Questi conclude direttamente l'accordo, senza limitarsi a mettere in contatto e far conoscere le parti.
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nota2

Relativamente all' incompatibilità sub b) è opportuno compiere indipensabili precisazioni. Letteralmente sarebbe preclusiva rispetto all'assunzione della qualità di mediatore l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco, etc.. In concreto si può reputare che si palesi incompatibile soltanto l'iscrizione in un albo o ruolo in relazione ad un'attività che possa svolgere una qualche influenza su quella di mediazione. Il Ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato, nella circolare n. 3228/C del 1 marzo 1994, ha affermato ad esempio che l' iscrizione al REC (registro esercenti commercio) è da ritenere incompatibile con l' iscrizione nel ruolo dei mediatori solo quando riguardi "la stessa merceologia della mediazione esercitata".
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nota3

Ai sensi dell'art.17 del DM 21 dicembre 1990, n. 452, occorre che questi formulari siano facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale. Essi non possono venire utilizzati nel caso in cui siano sprovvisti degli estremi della iscrizione del mediatore nel ruolo (ovvero del legale o dei legali rappresentanti quando la mediazione sia esercitata in forma societaria).
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Prassi collegate

  • Quesito n. 647-2013/I, Attività di mediatore ed iscrizione ad albo professionale
  • Quesito n. 374-2013/B, La dichiarazione delle parti ex art. 35, comma 22, del dl Bersani e nuove norme della mediazione
  • Quesito n. 9-2011/B, Abilitazione di un legale rappresentante di una società di mediazione non iscritta al ruolo a svolgere attività di mediazione

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