Cass. Civ., Sez. III, n. 16147 dell’8 luglio 2010. Il mediatore non iscritto all'albo non ha diritto alla provvigione.
In tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010, che ha soppresso il ruolo dei mediatori di cui all'art. 2 della l. n. 39/1989, non ha però abrogato tale legge, disponendo anzi che le attività da essa disciplinate sono soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio; ne consegue che l'art. 6 della l. n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio. La mancanza dell’iscrizione nell’apposito albo per la disciplina della professione di mediatore preclude dunque il diritto ad esigere il pagamento della provvigione anche a chi si sia limitato a svolgere un’attività di mera intermediazione, in qualità di procacciatore d’affari, agendo quindi su mandato di una sola parte.