Cass. Civ., Sez. III, n. 16147 dell’8 luglio 2010. Il mediatore non iscritto all'albo non ha diritto alla provvigione.

In tema di mediazione, l'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010, che ha soppresso il ruolo dei mediatori di cui all'art. 2 della l. n. 39/1989, non ha però abrogato tale legge, disponendo anzi che le attività da essa disciplinate sono soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio; ne consegue che l'art. 6 della l. n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio. La mancanza dell’iscrizione nell’apposito albo per la disciplina della professione di mediatore preclude dunque il diritto ad esigere il pagamento della provvigione anche a chi si sia limitato a svolgere un’attività di mera intermediazione, in qualità di procacciatore d’affari, agendo quindi su mandato di una sola parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ormai consolidato l'orientamento in base al quale la mancata iscrizione all'albo da parte del mediatore risulti proclusiva per costui all'insorgenza del diritto alla provvigione.

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