Risoluzione N. 134, Scioglimento delle società non operative


Roma, 14 giugno 2007

Oggetto: Istanza d'Interpello - Art. 1, comma 112, legge 27 dicembre 2006, n. 296-Scioglimento agevolato delle società non operative – Partecipazioni detenute per il tramite di società fiduciarie - Immobiliare Alfa S.r.l. con socio unico

La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con cui la Immobiliare Alfa S.r.l. con socio unico (di seguito "la società") ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione alla fattispecie di seguito esposta.

Quesito

La società Immobiliare Alfa S.r.l. con socio unico, sulla base delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2006, risulta essere società non operativa.
L'art. 1, comma 111, della legge 29 dicembre 2006, n. 296 consente di deliberare lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative nella forma della società semplice, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci alla data di entrata in vigore della legge citata, ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla predetta data in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 novembre 2006.
Socio unico della società istante é la società fiduciaria Beta S.r.l.. La società istante fa presente che la circolare n. 112/E del 21 maggio 1999, nel commentare le disposizioni relative alla assegnazione e cessione agevolata di taluni beni ai soci, nonché trasformazione agevolata in società semplice ai sensi dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha chiarito al punto 2.2. che dette agevolazioni erano applicabili anche nei casi in cui le azioni o quote dell'effettivo socio fossero intestate a società fiduciarie. In tale ipotesi la società fiduciaria doveva risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 1997 ed era necessario fornire la prova che il rapporto fiduciario tra società fiduciante e fiduciario, fosse anteriore alla predetta data.
Nel caso in esame, la società istante dichiara che la società fiduciaria é iscritta nel libro dei soci anteriormente alla data prevista dal comma 111 della legge finanziaria 2007 e che il fiduciante della società fiduciaria, fin da prima della predetta data, é una persona fisica.
L'interpellante chiede se nulla osta alla assegnazione agevolata nel caso prospettato, fornendo la prova che il contratto fiduciario tra fiduciante, persona fisica, e la società fiduciaria era sorto anteriormente alla data prevista per l'iscrizione a libro soci di cui alla normativa già richiamata.

Soluzione prospettata

Il contribuente ritiene che quanto richiamato nella circolare n. 112/E del 21/05/1999 possa valere anche per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 111 a 118 della legge finanziaria 2007.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

I commi 111 e seguenti della legge finanziaria 2007 disciplinano il regime fiscale agevolato che consente alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 di uscire dal regime d'impresa, deliberando lo scioglimento (con conseguente cessione a titolo oneroso dei beni o assegnazione degli stessi ai soci) o la trasformazione in società semplice.
Si ricorda che sulle disposizioni in materia di società non operative, come modificate dall'art. 35, commi 15 e 16, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché dall'art. 1, commi 109 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono stati forniti chiarimenti di recente con la circolare del 4 maggio 2007, n. 25/E, e con la risoluzione del 17 maggio 2007, n. 130/E (pubblicate nella banca dati "documentazione tributaria", consultabile tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it), che ha fornito ulteriori istruzioni in merito allo scioglimento agevolato ed alla trasformazione in società semplice delle società in questione.
Come chiarito nella citata circolare, l'assegnazione agevolata o la trasformazione in società semplice delle società non operative é possibile solo a condizione che tutti i soci siano persone fisiche che detengano le partecipazioni non in regime d'impresa e che risultino iscritti nel libro dei soci. É stato escluso, quindi, che possano godere di tale regime di favore le società i cui soci - persone fisiche - detengano le partecipazioni in qualità di imprenditori.
Tale ultima precisazione si fonda sulla ricostruzione della ratio della norma in esame che é quella di favorire la fuoriuscita dal regime di impresa dei beni detenuti dalla società non operativa, a favore di quei soci, persone fisiche, che determinano il proprio reddito secondo regole diverse da quelle previste per la determinazione del reddito d'impresa.
Si evidenzia, al riguardo, che l'intento perseguito dal legislatore risulta comunque realizzato anche nell'ipotesi in cui i soci della società siano rappresentati da società semplici (cfr. risoluzione n. 103/E del 17 maggio 2007). Anche in tale circostanza, infatti, i beni fuoriescono da un regime d'impresa per confluire in un regime impositivo, quello delle società semplici, sostanzialmente assimilato al regime fiscale previsto per le persone fisiche.
Per quanto concerne l'ipotesi di detenzione di quote di società da parte di una società fiduciaria, é stato più volte affermato che lo schermo societario non inficia l'individuazione dell'effettivo soggetto passivo d'imposta che rimane in ogni caso il fiduciante (cfr. risoluzioni n. 136/E del 7 dicembre 2006, n. 133/E del 8 ottobre 1999 e circolare n. 112/E del 21 maggio 1999). In particolare, nella circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, in relazione all'istituto della trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, é stato ritenuto che l'interposizione della società fiduciaria non rappresenta di per sé causa ostativa per l'applicazione del regime di trasparenza, a condizione che i partecipanti possiedano tutti i requisiti di ammissione al regime medesimo.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che il regime dello scioglimento o della trasformazione in società semplice delle società non operative disciplinato dal comma 111 della legge finanziaria 2007, si applica anche nel caso in cui i soci siano rappresentati da società fiduciarie, a condizione, tra l'altro, che tutti i fiducianti siano persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d'impresa e che sia fornita la prova che il contratto fiduciario sia sorto anteriormente alla data richiesta per l'iscrizione nel libro soci, come previsto dalla norma in esame.

Allegati:
Scioglimento delle società non operative

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