Risoluzione N. 1, Variazione delle rendite catastali a seguito di sentenze del giudice tributario, efficacia temporale


Roma, 27 marzo 2007

Oggetto: Variazione delle rendite catastali a seguito di sentenze del giudice tributario - Efficacia temporale

1. Premessa

Pervengono alla Scrivente, da parte di alcuni Uffici provinciali, richieste di chiarimenti in ordine all'efficacia temporale delle variazioni di rendita catastale derivanti da sentenze emesse dal giudice tributario.
I dubbi interpretativi segnalati sono stati indotti da specifici quesiti formulati da taluni contribuenti, successivamente all'emanazione della Circolare n. 11 del 2005, con cui questa Agenzia ha fornito alcune indicazioni in ordine alla efficacia temporale delle rettifiche catastali in seguito all'esercizio dell'autotutela.
Con la richiamata Circolare - peraltro emanata in conformità del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultiva CS 18721/04 (nota prot. 67615 del 14/5/2005) – dopo aver fornito chiarimenti circa la natura e la portata del provvedimento di autotutela nel settore catastale, è stato evidenziato come l'annullamento dell'accertamento in autotutela di un pregresso provvedimento di accatastamento non può che avere effetto retroattivo, vale a dire dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato e, per tale motivo, successivamente rettificato.
L'Avvocatura Generale dello Stato, peraltro, nel parere richiamato, ha ritenuto opportuno sottolineare che restano escluse dall'ambito concettuale dell'autotutela - e, quindi, dal riconoscimento di una efficacia retroattiva - tutte le variazioni riconducibili all'intervento di nuovi elementi afferenti la partita catastale che possono invece giustificare una revisione in relazione al mutamento degli stessi elementi rilevanti. Fattispecie, queste ultime, che, ad avviso del predetto Organo Legale, non sembrano rinvenibili nella peculiare ipotesi di accertamento giudiziale dell'illegittimità di un provvedimento di attribuzione di rendita.
Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, sono stati richiesti chiarimenti in ordine all'attribuibilità o meno di un' analoga efficacia retroattiva alla modificazione della rendita catastale derivanti da sentenze definitive del giudice tributario.

2. Gli orientamenti giurisprudenziali

Come già accennato nella Circolare n. 11 del 2005, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15862 depositata il 28 luglio 2005, ha evidenziato che nell'ipotesi in cui "…la variazione dipenda da correzione di un pregresso errore e non da modificazione dei parametri…" non si rende applicabile "…il disposto di cui all'art. 5, comma 5. L. 504/92, secondo cui il valore catastale per l'ICI è quello vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione".
Sempre con riferimento alle variazioni catastali, la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 6206 depositata il 22 marzo 2005 - dopo aver osservato in linea generale che l'annullamento dell'atto amministrativo pregiudizievole deve necessariamente implicare anche la caducazione degli effetti verificatisi medio tempore - ha precisato che l'efficacia della rendita catastale modificata con sentenza tributaria passata in giudicato non può non coinvolgere anche il periodo ricompreso tra la data di proposizione del ricorso e la data della sentenza.
Sul punto i giudici di legittimità hanno aggiunto che una diversa soluzione oltre che porsi in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela dei diritti, potrebbe entrare anche in conflitto con i principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e di riserva di legge (art. 23 Cost.) che presiedono alla disciplina del prelievo fiscale.
In estrema sintesi, tali indirizzi giurisprudenziali sembrano autorizzare, anche per quanto concerne le variazioni di rendita derivanti da sentenze del giudice tributario, il superamento della regola posta dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, tendente a valorizzare, ai fini dell'efficacia degli atti catastali, la notifica dell'attribuzione o modificazione della rendita (sulla diversità tra efficacia e applicabilità si veda Cassazione, sentenza n. 20775 depositata il 26 ottobre 2005). Superamento che, invece, è stato ritenuto possibile nella peculiare ipotesi di variazioni di rendita conseguenti all'esercizio della potestà di autotutela, in relazione alle quali, come accennato, la richiamata Circolare n. 11/2005, ha ribadito che la nuova rendita esplica efficacia retroattiva, cioè a decorrere dalla data dell'originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari.
L'indirizzo interpretativo appena delineato è stato confermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13069 del 1° giugno 2006, nella quale la Suprema Corte ha tra l'altro affermato che "…per effetto dell'intervenuto passaggio in cosa giudicata della decisione concernente la rendita catastale, ai fini di stabilire l'ammontare dell'Ici dovuta dal contribuente, deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata da quel giudice tributario perché solo tale rendita è quella da considerare legittimamente risultante in catasto (ovverosia messa in atti) al 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta a norma del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992".
In tale occasione, la Suprema Corte, nel rimettere la questione di merito al giudice di secondo grado, ha ribadito "…la forza del generale principio secondo cui (Cass., Sez. I, 26 ottobre 1983, n. 6322) gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se (come indubitabile nella specie) a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento".

3. Sviluppi recenti – Conclusioni

Sulla questione, in considerazione della delicatezza della problematica nonché dell'impatto e della incidenza della stessa sul piano dei rapporti tra fisco e contribuente, questa Agenzia ha ritenuto opportuno acquisire sull'argomento il preventivo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Nella predetta richiesta, dopo un articolato excursus degli orientamenti giurisprudenziali più significativi sulla tematica, la Scrivente - rilevato che la variazione di rendita conseguente a decisione del giudice tributario, al pari della variazione conseguente ad un provvedimento emesso in sede di autotutela, non appare qualificabile strictu sensu come mero atto modificativo della rendita, ma piuttosto come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l'atto attributivo o modificativo della rendita oggetto di impugnazione) errato fin dall'origine, cioè fin dalla sua emanazione – ha ipotizzato che anche alle modificazioni della rendita catastale scaturenti dalle sentenze emesse in sede tributaria possa essere riconosciuta efficacia retroattiva, analogamente a quelle derivanti dall'esercizio della potestà di autotutela (quantomeno dalla data di proposizione del ricorso).
D'altra parte, sembrerebbe contraddittorio riconoscere efficacia retroattiva alla decisione amministrativa di annullamento per illegittimità dell'atto (attribuzione di rendita) e non attribuire analoghi effetti retroattivi alla pronuncia giudiziale con cui è stata accertata l'illegittimità di un classamento, in quanto non riflettente la reale situazione dell'immobile censito dall'amministrazione.
L'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 15373 del 05/02/2007, richiamandosi alla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 13069 del 1° giugno 2006, concordando con quanto prospettato da questa Agenzia circa "…l'opportunità di reputare il carattere retroattivo delle decisioni adottate dal giudice tributario, in analogia a quanto avviene nel caso di annullamento di ufficio nella sede propria dell'esercizio del potere di autotutela", ha precisato che "…ovviamente gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (cfr. Cass, 1° sez. sent. 26.10.83, n. 6322)".
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, può concludersi, quindi, che anche alle modificazioni della rendita catastale derivanti da sentenze emesse in sede tributaria può essere riconosciuta efficacia retroattiva, analogamente alle variazioni derivanti dall'esercizio della potestà di autotutela (i cui effetti retroagiscono al momento della domanda).

Allegati:
Efficacia temporale delle variazioni di rendita catastale derivanti da sentenze emesse dal giudice tributario

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