Divisione in natura ex art. 2283 cod.civ. dei beni già conferiti in società ai singoli soci e riflessi sulla comunione legale fra i coniugi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17061 del 5 agosto 2011)

Il principio della natura dichiarativa della divisione, secondo il quale ciascuno dei condividenti consegue solo ciò che è già suo, senza che intervenga alcuna alienazione, realizzandosi solo una trasformazione dell'oggetto del diritto, si applica, ai sensi degli artt. 1116 e 2283 c.c., anche alla divisione di beni conseguenti alla liquidazione dell'attivo patrimoniale residuo di una società di persone. Pertanto, se un coniuge ha fatto parte di una società in nome collettivo che si è trasformata in società semplice e poi ha cessato di esistere, con conseguente divisione tra i soci dei beni sociali, la natura retroattiva della divisione fa sì che, al fine di stabilire se tali beni facciano parte o meno della comunione legale tra coniugi, occorre fare riferimento al momento di acquisto del bene da parte della società e non a quello della divisione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia solleva due problematiche: l'una afferente alla natura dell'atto di conferimento di un bene in società di persone, l'altra relativa all'esito dell'attribuzione del bene già conferito al socio che si trovi in comunione legale dei beni.
Del tutto condivisibile la conclusione della Corte che ha escluso vadano imputati alla comunione legale dei beni tra i coniugi i beni assegnati in natura ad uno dei soci di una società di persone che aveva effettuato il proprio conferimento in un tempo antecedente al matrimonio.
V'è da domandarsi, tuttavia, se quello seguito fosse davvero l'unico percorso ermeneutico atto a condurre alla soluzione. Invero sostenere la tesi in base alla quale la soggettività della società non fa venir meno la "continuità patrimoniale" in capo ai singoli soci dei beni già conferiti, di tal chè in sede di assegnazione in natura possa essere invocata la natura retroattiva della divisione, appare un contorcimento verbale intollerabile. Dal punto di vista sostanziale appare violato il principio in base al quale aspetto oggettivo (il patrimonio) ed aspetto soggettivo (la soggettività) vanno di pari passo. Insomma: la società era proprietaria dei beni conferiti e la assegnazione degli stessi, sia pure effettuata in base alla normativa in tema di divisione, appare difficilmente evocabile per sostenere che i soci si riprendono ciò che è sempre stato di loro proprietà e che è stato temporaneamente assoggettato ad un mero vincolo di destinazione.

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