Codice Civile art. 363


FORMAZIONE DELL'INVENTARIO

1. L' inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l' intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l' assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
2. Il giudice può consentire che l' inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.
3. L' inventario è depositato presso il tribunale.
4. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

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