La disciplina della prescrizione è inderogabile. Questo vale, in particolare, ad impedire che le parti di un rapporto possano stabilire una
rinunzia preventiva a valersi dell'effetto estintivo proprio dell'istituto (art.
2937 cod.civ.). Ciò deve essere inteso sia nel senso che le parti non possano in sede di stipulazione di un accordo escludere l'operatività della prescrizione, sia nel senso che risulta parimenti inammissibile manifestare un analogo intento
durante il decorso del termine nota1. Un siffatto atto di rinunzia potrebbe, al più, interrompere il termine prescrizionale, dovendosi qualificare in chiave di riconoscimento del diritto (Cass. Civ. Sez. II,
1866/92 )
nota2.
Diversamente potrebbe essere stimato, come vedremo specificamente, l'atto di rinunzia alla prescrizione intervenuto successivamente al termine. In tal caso la prescrizione ha ormai svolto la propria funzione.
Note
nota1
Così Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.120, il quale sottolinea che l'unica modificabilità del termine di prescrizione concesso alle parti è il riconoscimento del diritto, ad opera del soggetto passivo, che permette la interruzione della prescrizione.
top1nota2
Analogamente Ferrucci, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., Torino, 1982, p.422.
top2 Bibliografia
- FERRUCCI, Della prescrizione e della decadenza, Torino, Comm.cod.civ., 1980
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002