Rinunzia ad avvalersi della prescrizione successiva al decorso del termine



Del tutto differente rispetto agli effetti della rinunzia preventiva ad avvalersi della prescrizione (che intervenga cioè all'atto della costituzione del rapporto) ed a quella che venga effettuata durante il termine di decorrenza della stessa, è l'efficacia della rinunzia alla prescrizione che abbia luogo successivamente alla maturazione del termine.

Una volta che esso sia decorso, si possono infatti considerare raggiunti i risultati di adeguamento del diritto al fatto cui tendeva la legge. Il diritto si deve considerare estinto per intervenuta prescrizione. Diviene allora una questione rimessa all'esclusiva valutazione del soggetto cui profitta l'efficacia estintiva dell'istituto decidere se avvalersene o meno. Come è evidente, non sempre appare conforme alla morale servirsi degli effetti estintivi di esso. Ipotizziamo che il venditore abbia fornito all'acquirente merce affetta da gravi vizi o difetti, peraltro riconosciuti dal venditore medesimo. Qualora il compratore trascurasse di fare valere detti vizi entro l'anno e l'alienante si avvalesse della prescrizione per negare il diritto del primo ad essere garantito e risarcito, sicuramente quest'ultimo ricaverebbe un profitto non giustificato dal punto di vista deontologico.

Per questo motivo la legge si rimette alla valutazione dell'interessato: a questo proposito il II comma dell'art. 2937 cod.civ. consente che, una volta spirato il termine di prescrizione, sia possibile rinunziare all'efficacia estintiva che è propria di essa nota1 .

Questa rinunzia può es­sere tanto espressa quanto tacita: è tacita se risulta da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (per esempio, il riconoscimento inequivocabile del credito, la richiesta di una dilazione per poter provvedere al pagamento del debito) nota2 .

Note

nota1

Occorre altresì precisare che nonostante la norma richieda che il rinunziante abbia la capacità di disporre del diritto, appare certo che la capacità vada riferita al potere di disporre del vantaggio economico prodotto dalla prescrizione, atteso che del diritto può disporre solo il titolare di esso: cfr.Messineo, Variazioni sul concetto di "rinunzia alla prescrizione", in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957, p.505.
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nota2

Grasso, voce Prescrizione, in Enc.dir., vol.XXXV, p.67, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.164, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.109.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GRASSO, Prescrizione, Enc.dir.
  • MESSINEO, Variazioni sul concetto di "rinunzia alla prescrizione", Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957

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