Pagamento del debito prescritto



L'art. 2940 cod.civ. prevede che non sia ammessa la ripetizione di quanto sia stato pagato spontaneamente in adempimento di un debito prescritto.

Che cosa significa pagamento spontaneo? Secondo l'opinione prevalentenota1, la spontaneità farebbe difetto soltanto nell'ipotesi della violenza esercitata sul solvens e non quando la condotta di costui fosse frutto di errore o di dolo. Non sarebbe cioè ammissibile provare di avere provveduto al pagamento del debito perchè erroneamente convinti del fatto che il diritto di credito fosse azionabile.

Si discute se il pagamento del debito prescritto integri o meno un'ipotesi di adempimento di obbligazione naturale.

La soluzione della questione è strettamente connessa alla qualificazione dell'effetto estintivo della prescrizione. L'art. 2934 cod.civ., risolvendo un'annosa questione, ha espressamente descritto l'efficacia estintiva della prescrizione come riferita al diritto e non all'azione intesa a farlo valere. La logica conseguenza di ciò consisterebbe nell'apprezzamento del pagamento di un debito ormai prescritto come condotta ispirata a doveri morali e non giuridicinota2 . Esso configurerebbe pertanto un caso di obbligazione naturale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7686/90 ), di cui sarebbe nota3 , l'esempio paradigmatico. Non mancano tuttavia decisioni clamorosamente contrastanti, le quali suppongono, al contrario, la natura civile dell'obbligazione alla quale è riferibile l'atto di adempimento del debito prescritto, da qualificarsi come atto non negoziale, conseguentemente non impugnabile dal debitore per difetto di capacità di agire (Cass. Civ. Sez. I, 3856/78 )nota4.

Giova a tal fine rammentare da un lato che l'adempimento dell'obbligazione naturale postula in capo al solvens la sussistenza della capacità di intendere e di volere, dall'altro che l'adempimento di un'obbligazione civile viene invece definito generalmente come atto dovuto, atto cioè in relazione al quale non si pone nè il problema della capacità legale del solvens nè dell'eventuale incapacità naturale del medesimo, rilevando unicamente la sussistenza del debito.

Secondo la tesi preferibilenota5, colui che effettua il pagamento relativo ad un'obbligazione prescritta, dovrebbe essere quantomeno in una condizione di capacità naturale nota6. Ciò evidenzia la peculiarità della fattispecie rispetto a quella dell'atto del pagamento di un debito liquido ed esigibile, assistito da azione.

Sembrerebbe dunque che l'adempimento del debito prescritto possa configurarsi, sotto il riferito profilo della capacità del solvens, come analogo all'adempimento di un'obbligazione naturale. E' tuttavia da rimarcare una cospicua differenza. Si nega, infatti, che il debito scaturente da obbligazione naturale possa essere compensato con un controcredito afferente ad un'obbligazione civile.  Al contrario è possibile che un debito prescritto sia compensato con uno ancora esistente: si consideri a questo proposito il modo di interagire delle eccezioni di prescrizione e di compensazione operate reciprocamente da due parti in relazione a crediti contrapposti ( di cui all'art. 1242 cod.civ. ). Il punto sarà assoggettato a specifica disamina.

Note

nota1

Cfr. Lo Cuoco, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.VI, Torino, 1997, p.658.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.795.
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nota3

In questo senso Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.228.
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nota4

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.541.
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nota5

Vitucci, La prescrizione e la decadenza, in Trattato di dir.priv., dir da Rescigno, vol.XX, Torino, 1985, p.375.
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nota6

Contra Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.795, per il quale trattandosi di un adempimento di obbligazione naturale, (dall'Autore configurato come atto negoziale), si richiederebbero i normali requisiti di capacità legale.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LO CUOCO, Torino, Comm.cod.civ., VI, 1997
  • MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
  • VITUCCI, La prescrizione e la decadenza, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XX, 1985

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