Cass. civile, sez. III del 1982 numero 186 (13/01/1982)


In tema di contratto di mediazione, l'obbligo di rimborso delle spese erogate dal mediatore, previsto dall'art.. 1756 cod. civ. anche se l'affare non è stato concluso, costituisce debito di valuta, rimanendo perciò soggetto al principio nominalistico.Costituisce offerta non formale, idonea a conseguire gli effetti di cui all' art. 1220 cod. civ., l' attività con cui il debitore, manifestando una seria volontà di pronto adempimento, immetta comunque la somma di danaro dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, in modo che questi possa apprenderla immediatamente. Risultato conseguibile, in particolare, anche inserendo nel proprio fascicolo di causa un assegno circolare intestato al creditore, con autorizzazione al ritiro.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1982 numero 186 (13/01/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti