Codice Civile art. 157


CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

1. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l' intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
2. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

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