Cass. civile, sez. II del 1979 numero 6504 (13/12/1979)


L'azione di revocazione della donazione (per ingratitudine, ai sensi dell'art. 801 Cod. civ.) e quella di annullamento della medesima (ai sensi dell'art. 775 cod. civ. o per vizio di volontà del donante) spettano unicamente al donante e, dopo la sua morte, ai suoi eredi. Pertanto, non è legittimato ad esperirle - difettando anche d'interesse ad agire, requisito che deve sussistere almeno al momento della pronuncia - il soggetto (nella specie, figlio del donante) il quale assuma che l'atto di liberalità lede suoi futuri diritti successori.

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