Ai sensi dell'art.
803 cod.civ. le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione
nota1, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. L'ultima parte del I comma della norma assume in considerazione anche l'eventualità in cui abbia luogo il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio
nota2. Quando ciò fosse accaduto entro due anni dalla donazione la revocazione poteva essere parimenti domandata, a meno che si fosse provato che, al tempo della donazione, il donante conosceva dell'esistenza del figlio. La norma è stata dichiarata incostituzionale, nella parte in cui prevedeva che la liberalità potesse essere revocata soltanto se il riconoscimento fosse intervenuto nei due anni dalla donazione (Corte Cost.,
250/00). Conseguentemente oggi non rileva più questo intervallo temporale, potendo il riconoscimento aver luogo in ogni tempo senza preclusione per l'esperimento dell'azione. Invece è stata ritenuta manifestamente infondata la questione dell'incostituzionalità della norma per contrarietà al principio di eguaglianza laddove è esclusa la revocazione per chi abbia fatto la donazione avendo già un figlio, quando abbia a sopraggiungerne uno ulteriore (Cass. Civ., Sez. II,
5345/2017).
Il II comma dell'art.
803 cod.civ. prevede inoltre che la revocazione possa essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. La norma appare ispirata alla protezione del superiore interesse della famiglia con particolare riferimento a quello dei figli (e di nessun altro: cfr. Cass. Civ., Sez. II,
2106/2018), approntando una tutela avanzata rispetto ai diritti successori che spettano a costoro, a presidio dei quali sono posti anche gli istituti della riduzione e della collazione
nota3. D'altronde è pur vero che la collazione potrebbe in concreto non garantire alcun vantaggio (come nelle ipotesi in cui il donatario non fosse coerede ovvero fosse estraneo al novero dei congiunti di cui all'art.
737 cod.civ.). Quanto alla riduzione, occorre rilevare come spetti comunque al testatore una porzione disponibile che, come tale, si sottrae comunque all'esercizio dell'azione.
Note
nota1
La situazione potrebbe verificarsi anche quando il donante avesse avuto figli, comunque defunti nel tempo in cui si fosse perfezionato l'atto di liberalità. Cosa dire invece dell'ipotesi in cui il donante avesse avuto figli nati fuori dal matrimonio (già appellati come "naturali" prima della riforma della filiazione del 2014)? Ad un'interpretazione (Scognamiglio, La revocazione delle donazioni, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova,1994, p.366) che nega l'operatività della revocazione, che si fonda sul tenore letterale della disposizione (la quale fa menzione unicamente di figli legittimi), si oppone la prevalente tesi (Perego, La revocazione delle disposizioni testamentarie e della donazione per sopravvenienza di figli e la riforma del diritto di famiglia, in Giur.it., 1980, vol.IV, p.8; De Cupis, Sulla revocazione della donazione per riconoscimento di un figlio naturale, in Riv.dir.civ., 1989, p.275) basata sul fondamento della norma e sull'ulteriore presupposto della revocazione, consistente nella sopravvenienza di un discendente o del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (soprattutto in esito alla pronunzia della Corte Cost.,
250/00). Il requisito della mancanza di figli va pertanto letto come riferibile anche ai figli nati fuori dal matrimonio. Per l'irrilevanza della sopravvenienza di figli adottivi, cfr. Cass. Civ., Sez. II,
6761/12 che ha reputato manifestamente infondata la questione dell'eventuale incostituzionalità dell'art.
803 cod.civ..
top1nota2
Non si potrebbe invece parlare di sopravvenienza di figli in relazione all'intervenuta adozione. La revocazione non può prescindere dal legame di sangue che vincola il genitore alla prole. Anche se ciò solleva perplessità in relazione all'adozione speciale che attribuisce all'adottato lo status di figlio (Scognamiglio, cit., p.366), per cui sarebbe forse meglio concludere per la operatività della revocazione in relazione ai figli adottivi speciali (minori) e per la non operatività per la adozione (ordinaria) delle persone maggiori d'età (Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.851).
nota3
Si ritiene infatti che l'attribuzione al donante del potere di riponderare l'opportunità della donazione alla luce delle nuove circostanze sopravvenute tenda a garantire i diritti successori dei figli: Carnevali, Le donazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.VI, Torino, 1982, p.526.
top3Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
- DE CUPIS, Sulla revocazione della donazione per riconoscimento di figlio naturale, Riv. dir. civ., 1989
- PEREGO, La revocazione delle disposizioni testamentarie e della donazione per sopravvenienza di figli e la riforma del diritto di famiglia, Giur. it., IV, 1980
- SCOGNAMIGLIO, La revocazione delle donazioni, Padova, Successioni e donazioni, II, 1994