E' infondata la questione di illegittimità costituzionale del’art. 803 cod.civ. nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6761 del 4 maggio 2012)

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall'adozione del minore d'età ex art. 27 della l. n. 184/1983; pertanto, la revocazione della donazione non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio (adoptio in hereditatem), essendo, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803 c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ineccepibili le motivazioni della S.C., che non ha reputato di dover rimettere alla Consulta gli atti del procedimento civile al fine di sottoporre a quest'ultima la questione dell'eventuale incostituzionalità della norma di cui all'art.803 cod.civ., che disciplina la revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli.

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