Revocazione della donazione per sopravvenienza dei figli. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2106 del 29 gennaio 2018)

La disposizione di cui all'art. 803 c.c., nella parte in cui ammette la possibilità di revocare, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, ma non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti, mira espressamente a favorire discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore e riguarda, dunque, tutti i soggetti qualificabili come estranei, termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza. Né la non estensione della irrevocabilità delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., poiché differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo fondamentale familiare (nella specie, moglie e discendenti). Infatti, la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, nonostante entrambi siano elementi del gruppo familiare, considerato che il legame fra genitore e discendente è espressione di una relazione giuridica diretta destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra i coniugi ha natura diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della loro vita.

Commento

(di Daniele Minussi)
in questione era il trasferimento di un appartamento effettuato dall'ex marito ad una donna a fronte dell'impegno di costei a rinunziare all'assegno di mantenimento. Successivamente l'uomo aveva domandato la revocazione della donazione per sopravvenienza di una figlia avuta da altra donna, domanda accolta dalla Corte di merito. La S.C., nel negare la natura remuneratoria della liberalità de qua, ha parimenti escluso che la posizione del coniuge potesse essere assimilata a quella dei figli naturali riconosciuti (in relazione ai quali Cass. 1112/1965 aveva escluso la revocabilità). Rimane da domandarsi se l'atto di trasferimento effettuato dall'ex coniuge avrebbe potuto o meno essere qualificato in maniera differente sotto il profilo causale, vale a dire in chiave di atto di trasferimento eseguito nell'ambito della sistemazione economica della crisi familiare, ciò che avrebbe radicalmente escluso l'applicazione dell'art. 803 cod.civ..

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