Cass. Civ., Sez. III, n. 11016 del 19 maggio 2011. Carattere oggettivo della responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ribadisce la natura aggravata della responsabilità di cui all'art. 2051 cod.civ.: chi si trova a rivestire la qualità di custode può, al fine di allontanare l'amaro calice dell'obbligazione risarcitoria, unicamente offrire la prova che l'evento dannoso sia riconducibile al caso fortuito. Come è evidente, questo non potrà non implicare la concreta individuazione della serie causale che abbia dato causa al pregiudizio, rimanendo altrimenti a carico del custode l'onere risarcitorio connesso ai pregiudizi la cui eziologia sia rimasta sconosciuta.

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