Appello di Roma del 1986 (08/10/1986)


Il supermercato deve ritenersi custode della merce esposta in vendita. In relazione alle lesioni arrecate dal cliente, avvenute nei locali del supermercato dallo scoppio di una bottiglia gassata, in mancanza della prova della colpa della società imbottigliatrice della bevanda, va confermata la sentenza di I grado che ha affermato la responsabilità esclusiva del distributore, gestore del supermercato, per non aver fornito la prova liberatoria gravante su di lui quale custode della cosa.

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